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La firma della lavoratrice sulla lettera di trasferimento vale come accettazioneMartedì 05/06/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 12341 del 18 maggio 2018 si è espressa in tema di trasferimento in altra sede di lavoro ed ha chiarito che "l'accettazione della lettera di trasferimento firmata dalla lavoratrice in data 6/8/2008 deve attribuirsi una efficacia pregnante, non potendosi non conferire alla stessa, alla stregua del significato obiettivo dell'espressione e della sua collocazione nel documento - in calce alla lettera di riammissione e contestuale trasferimento - altro valore che quello di una completa accettazione, appunto, di quanto disposto dal datore di lavoro". La vicenda ha avuto come protagonista una lavoratrice che aveva chiesto di ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro e la riassegnazione del posto precedentemente ricoperto. Fonte: http://www.cortedicassazione.it |
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