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La detrazione dell'IVA per i contribuenti trimestraliMercoledì 07/02/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la circolare n. 1/2018 l’Agenzia Entrate ha chiarito che, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti della Circolare sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica ed eventualmente difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi. La Circolare fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi mensili che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017. Per i soggetti passivi “trimestrali” si deve però porre attenzione a non anticipare la detrazione. Pertanto un contribuente trimestrale che effettua un acquisto di beni nel dicembre 2017 e riceve la fattura datata 2017 successivamente al 1° gennaio 2018 ma entro il 16 marzo 2018, non può procedere alla registrazione di tale fattura con riferimento all’ultimo trimestre del 2017 (detrazione nel modello Iva 2018 per l’anno 2017) ma deve annotarla ed esercitare la detrazione nel primo trimestre 2018. |
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