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La Cassazione sul risarcimento per danni da negato imbarco, cancellazione o ritardo nel trasporto aereoMercoledì 09/05/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore; spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, par. 1, del regolamento (Ce) 261/2004. Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; ordinanza, 23-01-2018, n. 1584 - Massima a cura de "Il Foro Italiano". Fonte: http://www.foroitaliano.it |
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