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L'Avvocato difensore non può divulgare la corrispondenza con l'avvocato della controparte, neanche a dimostrazione della "proposta conciliativa"

Lunedì 18/09/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile si sono espresse relativamente alla vicenda di un avvocato che si era visto respingere dal CNF il ricorso avverso la decisione con cui il Consiglio dell'Ordine territoriale gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura per avere prodotto, in un giudizio civile, la corrispondenza intercorsa con l'avvocato di controparte, tra cui quella contenente proposte transattive. L'Avvocato aveva quindi proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, dopo attenta analisi, ha respinto il ricorso e confermato la sanzione della censura ed ha affermato che la divulgazione della corrispondenza con il collega della controparte non è necessaria al fine di dimostrare l'eventuale giustificazione del rifiuto della "proposta conciliativa".

Non vi è infatti alcuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori in quanto la proposta conciliativa deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice; dopo di che l'eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di accettazione, che lo evidenzia di per sé, senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it
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