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Interconnessione registri imprese Unione Europea - Emanato decreto che detta disposizioni per conformare l'ordinamento nazionale alla normativa europea

Martedì 19/09/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017, il Decreto 8 giugno 2017, recante "Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese".

Con il presente decreto, in vigore dal 29 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dall'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE, detta le disposizioni per la partecipazione del Registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese dell'Unione europea.

Il sistema di interconnessione dei Registri delle imprese (BRIS - Business Registers Interconnection System) è il frutto di un impegno comune dei governi degli Stati membri e della Commissione europea.
Il termine "registro delle imprese" comprende i registri commerciali nazionali, quelli delle società e qualunque altro registro che contenga informazioni sulle società e le metta a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2009/101/CE.

Ricordiamo che, a seguito all'adozione della direttiva 2012/17/UE, a partire dall' 8 giugno 2017, i registri delle imprese di tutti i paesi UE, compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono interconnessi. Questo significa che, a decorrere dalla predetta data:
  • è possibile cercare informazioni sulle imprese registrate in qualsiasi paese dell'UE o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia,
  • i registri possono scambiarsi informazioni su succursali estere di imprese e su fusioni transfrontaliere tra imprese.


Tramite il Portale europeo della giustizia i cittadini, le imprese e le autorità nazionali potranno cercare informazioni depositate dalle società nei registri nazionali. Inoltre il nuovo sistema migliorerà la comunicazione tra i registri, consentendo loro di scambiarsi informazioni attendibili sulle imprese, sulle succursali estere e sulle fusioni transfrontaliere di società.

Secondo il nuovo decreto, al fine di consentire l'interscambio di dati tra il Registro delle imprese italiano e i registri delle imprese dell'UE, gli uffici del Registro delle imprese dovranno provvedere, attraverso il BRIS:


a) a dare pubblicità alle succursali, presenti sul territorio italiano, di società aventi sede legale in altri Paesi membri;
b) all'assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un «identificativo unico»;
c) alla ricezione immediata, sulla posizione in cui sono iscritte le succursali, delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di società iscritte nei registri delle imprese di altri Paesi membri, nonchè delle informazioni concernenti la cancellazione delle società in ultimo citate;
d) all'interscambio dati nel caso di fusione transfrontaliera,
e) all'attribuzione di un «identificativo unico» alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese italiano,
f) alla messa a disposizione degli atti e delle notizie relative alle società di capitali iscritti nel registro delle imprese nazionale;
g) all'applicazione di diritti di segreteria per il rilascio degli atti e delle indicazioni previsti dal presente decreto;
h) alla condivisione senza indugio, delle notizie concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza di società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale, nonchè delle notizie concernenti la cancellazione delle medesime società da detto registro;
i) all'adeguamento del Registro delle imprese italiano al fine della sua interoperabilità con gli altri registri delle imprese dell'Unione europea, all'interno del BRIS, attraverso la piattaforma centrale europea di cui alla direttiva 2012/17/UE;
l) alla eventuale istituzione di punti di accesso opzionali al BRIS, la cui creazione e la cui modifica va immediatamente notificata alla Commissione;
m) all'accesso ai dati e agli atti contenuti nel BRIS attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali punti di accesso opzionali richiamati alla precedente lettera l).


Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
Per ulteriori informazioni sui registri delle imprese a livello europeo clicca qui.
Per consultare i registri delle imprese negli Stati membri clicca qui.
Per "trovare una società" dal Portale europeo della giustizia elettronica clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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