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Indennizzi vittime di reati violenti intenzionali: chiarimenti dal Ministero della Giustizia

Mercoledì 14/02/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Il 23 luglio 2016 è entrata in vigore la legge europea 7 luglio 2016, n. 122, che riconosce un indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti. L'indennizzo viene elargito per il risarcimento delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime è corrisposto anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Gli importi sono così stabiliti:
  • euro 7.200 per il reato di omicidio, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
  • euro 8.200 in favore dei figli della vittima;
  • euro 4.800 per il reato di violenza sessuale, con esclusione dell'ipotesi in cui ricorra l'attenuante della minore gravità;
  • euro 3.000 per i reati diversi da quelli di omicidio e violenza sessuale.


Con la legge 20 novembre 2017, n. 167, precisa il Ministero della Giustizia, l'indennizzo è stato riconosciuto anche alla vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (23 luglio 2016).

La domanda per ottenere l'indennizzo deve essere presentata entro 120 dalla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dunque, essendo la stessa entrata in vigore il 12 dicembre 2017, entro l'11 aprile 2018.

Fonte: https://www.giustizia.it
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