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Incompatibilità con la normativa dell'Unione europea in tema di rimborso dell'imposta sul valore aggiuntoVenerdì 10/11/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, quando l'amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale ed è irrogata un'ammenda a un soggetto passivo per mancata cooperazione, la data del rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla notifica, a tale soggetto passivo, del verbale della suddetta verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo. Fonte: Corte i Giustizia dell'Unione Europea; sezione VII; sentenza, 06-07-2017, n. causa C-254/16 - Massima a cura de "Il Foro Italiano". Fonte: http://www.foroitaliano.it |
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