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Inail: le prestazioni economiche assistenziali a favore delle unioni civili

Mercoledì 18/10/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n.76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", equiparando le parti dell'unione civile ai coniugi, determina l'applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall'Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi.

Di conseguenza, precisa l'INAIL nella recente Circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, all'unito civilmente sono riconosciute:
  • la rendita ai superstiti di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del DPR 1124/65;
  • la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria2008);
  • lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;
  • l'assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte) ex art. 85 del sopracitato decreto;
  • la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.


Alle unioni civili si applicano inoltre le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge.

Le coppie di fatto invece, in assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, non possono beneficiare delle prestazioni economiche erogate dall'Inail.

Fonte: https://www.inail.it
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