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Imprese settore cinematografico e audiovisivo: pronti i codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta

Lunedì 05/11/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La legge 14 novembre 2016, n. 220 ha provveduto al riordino delle disposizioni in materia di crediti d'imposta riconosciuti alle imprese del settore cinematografico e dell'audiovisivo.

In particolare, al capo III, sezione II, della citata legge l'articolo 15 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva mentre, gli articoli dal 16 al 20, riconoscono crediti d'imposta rispettivamente a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, delle imprese di esercizio cinematografico e delle industrie tecniche e di post-produzione, degli esercenti di sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta, nonché per favorire l'attrazione degli investitori esteri oppure non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.

Con la Risoluzione n. 81/E del 30 novembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d'imposta, che saranno operativi dal prossimo 7 novembre 2018.

Si tratta dei seguenti codici:


"6883" denominato "TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE - Art. 15 legge n. 220/2016";
"6884" denominato "TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB - Art. 15 - legge n. 220/2016";
"6885" denominato "TAX CREDIT DISTRIBUZIONE - Art. 16 - legge n. 220/2016";
"6886" denominato "TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE - Art. 17, comma 1 - legge n. 220/2016";
"6887" denominato "TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA - Art. 18 - legge n. 220/2016";
"6888" denominato "TAX CREDIT PER L'ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI - Art. 19 - legge n. 220/2016";
"6889" denominato "TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI - Art. 20 legge n. 220/2016".


A decorrere dal 7 novembre 2018, precisano inoltre le Entrate, sono soppressi i codici tributo "6823", "6824", "6826", "6827", "6828", "6851", "6852", "6853" e "6854", istituiti con le risoluzioni n. 258/E del 14 ottobre 2009, n. 85/E del 18 agosto 2010 e n. 77/E del 31 agosto 2015.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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