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Impresa sociale - Pubblicato il decreto che ridefinisce la disciplina in materia - Abrogato il D.Lgs. n. 155/2006

Martedì 01/08/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Il decreto - in vigore dal 20 luglio 2017 - ha l'obiettivo di migliorare la disciplina dell'impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Abrogato il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, che, "esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività" (art. 1, comma 1).

L'impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.
Si ridefinisce, ampliandolo, l'ambito delle attività di interesse generale che devono essere esercitate affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale, armonizzando al contempo le tipologie di attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività dell'impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia (art. 2, comma 4).
L'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta "in via principale", ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi (art. 2, comma 3).

Quale ente del Terzo settore, l'impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell'impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci. In particolare, l'impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 3, comma 2).

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti (art. 3, comma 3).

Ai fini di promozione e sviluppo dell'impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell'impresa sociale in sospensione d'imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese).

Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale (art. 18).

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l'impresa sociale è tenuta a depositare presso il Registro delle imprese e a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terso settore (art. 9, comma 2).
In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (art. 14).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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