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I Consulenti del lavoro quando sono responsabili del trattamento dei dati?

Venerdì 15/02/2019, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nella newsletter n. 449 del 7 febbraio 2019 il Garante Privacy ha fornito chiarimenti circa il ruolo e la responsabilità dei Consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo.

Secondo il Garante il Regolamento (UE) 679/2016 si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE confermando, infatti, le definizioni di titolare e responsabile del trattamento, dove il primo resta il soggetto che "determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" e il secondo colui che "tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

I Consulenti del lavoro, quindi, sono:
  • "titolari del trattamento" quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche (ad es. i liberi professionisti determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento);
  • "responsabili del trattamento" quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell'incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare (ad es. nel caso dei consulenti che curano per conto di datori di lavoro la predisposizione delle buste paga, le pratiche relative all'assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, trattando una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori).


Il Garante Privacy, infine ha precisato che ai consulenti, pur in qualità di "responsabili" del trattamento, viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.

Fonte: https://www.garanteprivacy.it
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