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Gelaterie e pasticcerie - L'INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito alla loro classificazioneMercoledì 28/06/2017, a cura di TuttoCamere.it
Facendo seguito a quanto illustrato nel punto 2 della circolare n. 56 del 8 marzo 2017 in relazione alla classificazione delle gelaterie e pasticcerie, l'INPS, con messaggio n. 2645 del 23 giugno 2017, ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni. Come norma generale, in caso di svolgimento di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale, l'INPS ha sempre previsto la possibilità di attribuire ai datori di lavoro inquadramenti in settori diversi. In conformità a tale principio di carattere generale, nell'ipotesi in cui una gelateria o pasticceria artigiana abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività (di produzione e di vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, dovranno essere aperte due distinte posizioni contributive:
Nel caso, per l'attività di vendita, l'impresa artigiana sia in possesso anche della licenza di pubblico esercizio, all'ulteriore posizione contributiva dovrà, invece, essere attribuito il C.S.C. 70504, il codice Ateco 2007 56.10.30 e il C.A. (Codice Autorizzazione) 9P, avente il significato di "contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi". In via eccezionale, e in deroga al principio di carattere generale sopra richiamato, tale ultima distinta classificazione dovrà, comunque essere adottata, anche in assenza del requisito di autonomia gestionale, laddove per l'attività di vendita risulti rilasciata apposita licenza di pubblico esercizio. L'INPS precisa, infine, che, qualora le distinte attività di produzione e di vendita non abbiano i caratteri dell'autonomia, ovvero l'impresa artigiana non sia in possesso della licenza di pubblico esercizio, deve rimanere accesa o essere assegnata soltanto un'unica posizione contributiva nel settore artigianato. Le eventuali variazioni d'inquadramento, che dovessero essere intervenute successivamente all'emanazione della circolare 56/2017, andranno rivisitate alla luce delle indicazioni contenute nel presente messaggio. Per scaricare il testo del messaggio n.. 2645/2017 clicca qui. Per scaricare il testo della circolare n. 56/2017 clicca qui. Fonte: http://www.tuttocamere.it |
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