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Fondo vittime amianto: no all'addizionale a carico delle imprese per gli anni 2018-2020

Lunedì 15/01/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Circolare n. 2 del 10 gennaio 2018 l'INAIL ha fissato la misura dell'addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto come segue:
  • all'1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
  • allo 0,2% sul monte retributivo delle lavorazioni del settore navigazione.


La nuova misura si applica in sede di regolazione dei premi dovuti per l'anno 2017 con l'autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che a carico delle imprese non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Conseguentemente l'Istituto ha rielaborato le basi di calcolo per l'autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all'addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018.

Fonte: https://www.inail.it
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