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Fallimento: in caso di tardivo deposito dei bilanci, il giudice può non tenerne conto

Lunedì 11/09/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 13746 del 31 maggio 2017, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese.

In mancanza o in difetto di tali requisiti, o nel caso gli stessi non siano ritualmente osservati, "il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità".

Fonte: http://www.cortedicassazione.it
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