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Esecuzioni immobiliari: abolita la scissione dei pagamenti (split payment) sui compensi professionaliMartedì 17/07/2018
a cura di Studio Custodi
A partire dal 1° luglio 2017, la Manovra Correttiva 2017 (1) aveva previsto l'applicazione della scissione dei pagamenti (split payment) anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta ai fini delle imposte sul reddito (ossia i compensi ai professionisti) corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni e da tanti enti o società controllati dalle stesse P.A., direttamente o indirettamente.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i soggetti che applicano il regime forfettario e quelli in regime di vantaggio sono esclusi dal meccanismo dello split payment. Il meccanismo dello split payment prevedeva che l'IVA addebitata in fattura ad un Ente Pubblico o a società riconducibile alla pubblica amministrazione (identificata attraverso appositi elenchi stilati dall'Agenzia delle Entrate e periodicamente aggiornati), non viene corrisposta al professionista, ma è lo stesso Ente o società a versarla nelle casse dell'Erario. Tale meccanismo ha permesso allo Stato di ridurre l'evasione fiscale, ma ha comportato una modifica degli adempimenti a carico dei fornitori. Lo split payment IVA è stato introdotto dalla Legge 190/2014 (Stabilità 2015), con validità dall'1 gennaio 2015 ed è obbligatorio per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate (fatturate) nei confronti di:
Dal 1° luglio 2017 la scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione è stata ulteriormente estesa a:
Anche nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, la fattura emessa (e la pro-forma di fattura), indirizzata ad un soggetto obbligato allo split payment doveva riportare in modo ordinario tutti i dati e gli importi a carico del creditore procedente, ma indicare l'importo da pagare al netto dell'IVA esposta in fattura. La fattura doveva inoltre specificare il particolare regime applicato, con una dicitura di questo tipo "Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972". In sede di registrazione da parte dell'emittente, la fattura veniva annotata nel registro IVA vendite, ma l'importo dell'IVA esposta escluso dalla liquidazione periodica. Il consiglio dei Ministri n.8 di lunedì 2 luglio 2018 ha approvato il Decreto legge cd "dignità" (2). Tale decreto, successivamente modificato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2018 ed è entrato in vigore dal 14.07.2018, giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il decreto legge prevede, all'articolo 12, una modifica alle disposizioni relative allo Split payment (3), attuata inserendo all'art. 17-ter DPR 633/72 il comma 1-sexies. Stabilisce la nuova norma che le disposizioni relative allo split payment "non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". In parole semplici: le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e societa' controllate da enti pubblici, come dettagliatamente specificato negli elenchi in formato excel pubblicati e periodicamente aggiornati dall'Agenzia delle Entrate (4) non sono più assoggettate a split payment. Pertanto, a partire dall'entrata in vigore del nuovo decreto legge i professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito potranno rilasciare fattura secondo le modalità ordinarie e riceveranno il pagamento anche dell'IVA. Nel settore delle esecuzioni immobiliari, sono molti gli enti e le società, anche bancarie, che hanno applicato lo split payment ai compensi corrisposti (o anticipati) ai professionisti ausiliari del Giudice: delegati alla vendita, custodi giudiziari, Consulenti Tecnici d'Ufficio (per le perizie di stima), legali, notai. Nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari è spesso capitato nel corso del 2018 che il pagamento delle competenze ai professionisti della procedura sia stato effettuato da soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti, quali ad esempio:
Nel settore delle esecuzioni immobiliari il creditore procedente anticipa le spese di procedura e versa i fondi spese necessari alla stessa e nel caso in cui tali spese siano assoggettate ad IVA, l'Ente o società pubblica che li paga ha applicato il meccanismo dello split payment, trattenendo l'IVA, che ha versato direttamente all'Erario. ORA COSA SUCCEDERA' ? Esistono naturalmente molte prestazioni di servizi non ancora pagate: per alcune sono già state emesse fatture, per altre è stata emessa solo la nota pro-forma. Prevede espressamente il decreto legge n. 87/2018 che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto:
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