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Escape room - Attività non soggetta a regime di P.S. - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno e dello Sviluppo Economico

Venerdì 24/11/2017, a cura di TuttoCamere.it


All'attività ludico-ricreativa denominata "escape room" non è applicabile né la normativa relativa alle sale da gioco (art. 86, TULPS), nè quella dei locali di pubblico spettacolo (artt. 68 e 80, TULPS).
Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la Nota n. 279361 del 6 luglio 2017, poi diffusa anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 7 settembre 2017, Prot. 0365359.

Chiariamo subito di cosa stiamo parlando. Un "escape room" o "gioco di fuga dal vivo" è un tipo di gioco in cui i partecipanti (che solitamente variano da 2 a 6 persone) vengono chiusi in una stanza e devono usare gli oggetti trovati nella stanza stessa per risolvere una serie di giochi di logica e osservazione, trovare indizi, scoprire i retroscena della trama e scappare. Il tutto in massimo 60 minuti.
L'obiettivo dell'avventura è quello di stimolare la mente, l'intuito, la logica e la collaborazione tra tutti i partecipanti per risolvere gli enigmi e completare con successo il gioco.

Sulla base di quanto si apprende in merito alle modalità di gioco, il Ministero dell'Interno esclude la sua riconducibilità ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico.

Infatti, i luoghi in cui l'attività in questione viene praticata - si legge nella nota ministeriale - "sembrano privi del requisito della pubblicità, ossia dell'apertura ad un numero indistinto di spettatori o di giocatori, che costituisce elemento indefettibile ai fini della qualificazione della sala come pubblico esercizio ai sensi dell'art. 86 del TULPS".

D'altra parte, le tipologie di gioco pubblico lecito sono tutte minuziosamente descritte, disciplinate e regolamentate con provvedimenti amministrativi e atti normativi dell'Amministrazione finanziaria (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, ora, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Quanto alla disciplina dei locali di pubblico spettacolo, il Ministero rammenta che, anche in tal caso, "requisito indefettibile per poter ricondurre al relativo regime una qualche attività è che essa abbia finalità di intrattenimento per un pubblico indistinto e, perciò, che si svolga in un locale, in un impianto o in un'area pubblica o aperta all'accesso di un numero più o meno prevedibile e predeterminabile di spettatori. Perciò ove manchino spazi o attrezzature per il pubblico, ma al gioco siano ammessi solo i partecipanti, viene meno la stessa possibilità di inquadramento nella materia".

Pertanto - conclude il Ministero - "la disciplina contenuta negli artt. 68, 69 e 80 TULPS e corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione sarebbe applicabile solo nell'ipotesi che l'attività ludica in questione fosse proprio diretta all'intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito, in via temporanea o permanente, in luogo pubblico o aperto al pubblico".
Mancando anche tale elemento, l'attività semplicemente non è soggetta a regime di Pubblica Sicurezza.

Per saperne il testo della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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