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Energia, niente gas e luce agli utenti che hanno problemi con banche e finanziarie. E' legale?

Giovedì 23/11/2017

a cura di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori


Che si dovesse combattere contro fornitori di energia elettrica e gas, che vogliono propinarci dalla mattina alla sera nuovi contratti a condizioni più vantaggiose dei concorrenti, è cosa nota. Forse però è molto meno noto il fatto che a breve potremmo dover iniziare a combattere per ottenere la fornitura di elettricità e gas.

Infatti, finora i fornitori di energia elettrica e gas potevano rifiutarsi di stipulare contratti con clienti morosi quando migravano da un operatore all'altro lasciandosi debiti alle spalle. E' infatti concesso ad un gestore, anche di maggior tutela, rifiutare l'attivazione di un'utenza ad un cliente se quest'ultimo ha ancora debiti pendenti nei suoi confronti.

E' invece la prima volta che ci capita di vedere un utente, che ha richiesto ad Enel Energia la fornitura di gas per la sua abitazione in affitto, al quale viene rifiutata la fornitura a seguito di un credit check (verifica dell’affidabilità creditizia) poiché alcuni anni prima, nell’ambito della propria attività imprenditoriale travolta dalla crisi, risultava essere stato protestato. La cosa incredibile è che in questo caso non si tratta di un utente moroso nei confronti di Enel, ma bensì di un utente che risultava non essere un soggetto bancabile in ambito del tutto estraneo a quello della fornitura di energia o gas.

L'utente è stato infatti informato che non poteva avere l’allacciamento in quanto risultava avere una posizione di rischio credito e che la verifica della sua posizione creditizia aveva avuto esito negativo, poiché persona non solvibile con riferimento alla sua attività imprenditoriale, peraltro cessata.
 A questo punto ci chiediamo: ma le verifiche di merito creditizio di un utente, da quali società sono effettuate? Le informazioni per la valutazione sul grado di solvibilità finanziaria provengono da Società di Credit Rating esterne specializzate in tale attività e quindi si tratta di società investigative?
Con questo precedente si apre la strada per i fornitori di energia, gas, ecc... a rifiutare la stipula dei contratti di fornitura di elettricità e gas perchè da controlli effettuati, proprio come farebbe una banca in caso di richiesta mutuo o una finanziaria in caso di richiesta di finanziamento, quell’utente risulta avere pendenze.

Ma qui la situazione è ben diversa.

Non siamo in presenza di una banca o una finanziaria che prima di prestare ingenti somme di denaro deve effettuare verifiche di solvibilità di un cliente. Qui siamo nell'ottica di servizi quali luce, riscaldamento, da cui non possiamo prescindere e come tali indispensabili, per i quali la società fornitrici in caso di inadempienza dell'utente hanno strumenti per tutelarsi (distacco del contatore dal remoto per i nuovi contatori elettronici, distacco fisico del contatore, apposizione sigilli). Sappiamo inoltre che uno strumento contro la c.d. migrazione degli utenti morosi da un gestore all'altro è il CMOR (Corrispettivo MORosita'), il sistema introdotto dall’Aeegsi in base al quale viene garantito un indennizzo al vecchio fornitore uscente di energia elettrica per l’eventuale mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione, prima del passaggio effettivo del cliente finale al nuovo fornitore.

Già in passato l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si era espressa con riguardo alla possibilità per i gestori telefonici di fare una verifica sulla solvibilità e affidabilità dei clienti, osservando che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica non stipulano contratti di finanziamento, neanche nella forma della dilazione del pagamento, rispetto ai quali può farsi lecito uso di sistemi di informazioni creditizie, ma concludono contratti ad esecuzione continuata o periodica. In questi ultimi contratti la scadenza pattuita delle singole rate non è riconducibile alla diversa figura della dilazione del pagamento, nè tantomeno all'obbligo restitutorio derivante da un finanziamento. Le scadenze periodiche rappresentano infatti non un differimento del pagamento della somma dovuta, ma i termini nei quali quest'ultima deve essere pagata dall'utente quale corrispettivo delle prestazioni godute per le correlative rate temporali. In tal senso il Garante si è pronunciato disponendo la cancellazione dei dati comunicati ai predetti fornitori dal sistema di informazioni creditizie in quanto non pertinenti per commisurare il rischio creditizio.

Pare invece che i fornitori di energia e gas si stiano muovendo per far sottoscrivere nuovi contratti agli utenti che prevedano l’esplicito consenso all’accesso alle banche dati creditizie ai fini della valutazione del rischio credito e quindi per ottenere implicitamente l’autorizzazione a rifiutare la fornitura in caso di soggetto con rischio creditizio.

A questo punto viene da porsi una domanda: chi in passato ha avuto un'attività imprenditoriale che non è andata bene, oppure chi in passato si è trovato in difficoltà a pagare una rata del mutuo o di un finanziamento ed è quindi stato iscritto al Crif, potrebbe teoricamente vedersi rifiutato l'allaccio di qualunque utenza?

Si rende opportuno un intervento legislativo in merito, che istituisca semmai apposite banche dati nelle quali siano consultabili solo dati relativi a pregresse morosità in ordine alle forniture di servizi, con istituzione eventualmente di apposita black list. Solo se si rientrasse nell’elenco dei cattivi pagatori di bollette, allora si potrebbe legittimamente vedersi rifiutata la fornitura del servizio. 

Ça va sans dire, strumenti sempre più efficaci per combattere la morosità degli utenti devono essere affiancati da strumenti sempre più efficaci per combattere le massive pratiche commerciali scorrette perpretrate dai fornitori di energia ai danni dei consumatori.

di Smeralda Cappetti

Fonte: https://www.aduc.it
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