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E' sempre legittimo il licenziamento se si lavora per altri durante il periodo di malattia?

Lunedì 12/11/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 27656 del 30 ottobre 2018 si è espressa in tema di svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza per malattia ed ha affermato il principio secondo cui "non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia".

Tale comportamento, precisa la Suprema Corte, "può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia sia di per sè sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l'attività stessa - valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata, nonchè alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro - sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un'obbligazione che la dottrina inserisce nella categoria dei doveri preparatori e strumentali rispetto alla corretta esecuzione del contratto".

Fonte: http://www.cortedicassazione.it
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