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Donazione con bonifico nulla per mancanza di atto pubblicoLunedì 31/07/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 ha chiarito che è nulla la donazione effettuata con bonifico, compiuta a titolo di liberalità, per la mancanza del requisito della forma dell'atto pubblico. Secondo la Suprema Corte infatti "Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore". Fonte: http://www.cortedicassazione.it |
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