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Distacco transnazionale dei lavoratori - Le nuove regole dettate dall'Unione europea

Giovedì 19/07/2018, a cura di TuttoCamere.it


Tutelare i lavoratori distaccati, evitando l'abuso dei diritti garantiti dai trattati senza però pregiudicare il diritto delle imprese che distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi.
E' quanto prevede la direttiva UE 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

La nuova direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L/173 del 9 luglio 2018, modifica la precedente 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito delle prestazioni di servizi, con l'intento di garantire uniformità nell'applicazione delle norme e un'autentica convergenza sociale.

I lavoratori distaccati, che sono inviati temporaneamente dal loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro ospitante verso un altro luogo di lavoro, devono ricevere almeno le stesse indennità o lo stesso rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali che si applicano ai lavoratori locali in tale Stato membro.

I punti qualificati della direttiva riguardano:
  • la giusta retribuzione: ai lavoratori distaccati si applicheranno le norme del Paese ospitante in materia di retribuzione. Gli Stati membri dovranno applicare anche i contratti collettivi regionali o settoriali, se di ampia portata e rappresentativi. Per rafforzare i futuri impegni, gli stati membri hanno assunto l'obbligo di pubblicare su un unico sito web ufficiale nazionale gli elementi costitutivi della retribuzione determinati dal diritto e dalle prassi nazionali del territorio in cui il lavoratore è distaccato;
  • la durata del distacco: la durata del distacco è stata fissata a 12 mesi, con una possibile proroga di 6 mesi. Al termine il lavoratore potrà restare o lavorare nel Paese ospitante, nel rispetto delle condizioni di lavoro e occupazione dello Stato in cui si svolge la prestazione di lavoro;
  • il regime previdenziale: viene ridotto da 24 a 12 mesi il periodo in cui il lavoratore distaccato mantiene il regime previdenziale del paese di provenienza;
  • il riposo: si dovranno applicare le norme sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo e sulla durata minima dei congedi annuali retribuiti.


Gli Stati membri avranno due anni di tempo per adeguare le loro normative alle nuove regole.
Gli Stati membri dell'Unione europea hanno tempo fino al 30 luglio 2020 per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva UE 2018/957. Fino a tale data, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Per scaricare il testo della direttiva 2018/957 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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