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Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria - Esonero degli avvocati dalla polizza infortuni

Lunedì 18/12/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie".

L'articolo 19-novies, inserito con l'approvazione dell'emendamento 19.0.90 in sede referente, reca una novella alla disciplina della professione forense con riferimento alle assicurazioni per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni.

In particolare la disposizione modifica il comma 2, dell'articolo 12, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, sull'Ordinamento forense. Tale comma obbliga l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti a stipulare - anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi - apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti "a sé" e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Con la nuova formulazione dell'articolo è previsto che l'avvocato, l'associazione o la società di professionisti hanno l'obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura degli infortuni solo per i propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dallo studio legale.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 172/2017 clicca qui.
Per scaricare il testo della legge n. 247/2012 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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