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Diritto annuale - Autorizzato l'incremento fino ad un massimo del 20% per gli anni 2018 e 2019 per altre 9 Camere di CommercioGiovedì 03/05/2018, a cura di TuttoCamere.it
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018, il Decreto 2 marzo 2018, recante "Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019". Dopo il decreto del 22 maggio 2017, con il quale sono state autorizzate 79 Camere di Commercio ad incrementare, per gli anni 2017, 2018 e 2019, la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A), arriva un secondo decreto del 2 marzo 2018, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza, per gli anni 2018 e 2019, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per altre 9 Camere di Commercio, che, con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Le Camere di commercio interessate dal presente decreto sono tenute, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi al 2018 e 2019, ad inviare: - un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali; - la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico (art. 2, comma 2). Le Camere di commercio interessate dal decreto 22 maggio 2017 sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2017 e non già rendicontate, entro il 31 gennaio 2019, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018 (art. 2, comma 3). Le Camere di commercio interessate dal decreto del 2 marzo 2018 sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018 e non già rendicontate, entro il 31 gennaio 2019, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2019 (art, 2, comma 4). Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2018, ai sensi dell'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (art. 3). Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due citati decreti clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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