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Diritto annuale 2017 - Versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2017

Martedì 21/11/2017, a cura di TuttoCamere.it


Con il Decreto 22 maggio 2017 (pubblicato in G.U. n. 149 del 28 giugno 2017) il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito la maggiorazione del 20% del diritto annuale 2017 per il finanziamento di progetti strategici, disponendo che, le imprese che hanno già provveduto ad effettuare il versamento, prima del 28 giugno 2017, senza la suddetta maggiorazione, dovranno comunque versare il conguaglio entro il 30 novembre 2017.

Tale termine è stato disposto dall'articolo 1, comma 6, del citato decreto 22 maggio 2017, stabilendo che "Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435".

Alla luce di tale norma, le imprese che hanno già provveduto, prima del 28 giugno 2017, al versamento del diritto al netto della maggiorazione, potranno effettuare il conguaglio, rispetto all'importo già versato, entro il 30 novembre 2017 senza applicazione di alcuna sanzione.

La possibilità concessa con il decreto 22 maggio 2017 per tali imprese di effettuare il conguaglio a completamento del diritto annuale complessivamente dovuto per l'anno 2017 - ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico - "non deve, comunque, essere intesa come proroga dei termini di versamento; pertanto restano immutati i termini di ravvedimento ad oggi vigenti".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 20 settembre 2017, Prot. 381121, successivamente integrata con Nota del 26 settembre 2017, Prot. 399466 - ha preso in esame i seguenti tre casi:


Caso A: imprese che hanno già versato, entro il 28 giugno 2017, il diritto annuale base dovuto, al netto dell'incremento di cui al citato decreto 22 maggio 2017.
Tali imprese dovranno versare il conguaglio dovuto per l'incremento, ai sensi del decreto 22 maggio 2017, della misura del diritto annuale per il 2017, entro il 30 novembre 2017, versando, pertanto, la differenza tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto alla luce delle disposizioni del citato decreto, senza sanzioni e senza interessi. Dal 1° dicembre 2017, l'integrazione dovrà essere effettuata con ravvedimento operoso.

Caso B:
imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari.
Tali imprese, in mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per il 2017 (diritto base + incremento).

Caso C:
imprese che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017 e che, alla data del 1° dicembre 2017, hanno omesso il versamento della maggiorazione di cui al citato decreto 22 maggio 2017.
Tali imprese potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione dovuta per il 2017 con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 (ravvedimento operoso). In mancanza di tale ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni.


Si invitano, pertanto, le imprese a verificare l'importo del diritto annuale 2017 già versato e a provvedere all'integrazione di quanto dovuto effettuando il versamento con il Mod. F24, compilato nella sezione IMU e ALTRI TRIBUTI, utilizzando i soliti codi tributo (3850 - 3851 - 3852).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della normativa citata e della tabella aggiornata degli importi del diritto annuale dovuto per il 2017 clicca qui.

Per scaricare l'elenco delle 79 Camere di Commercio che hanno deliberato l'aumento del diritto annuale per il 2017 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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