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Diritto annuale 2017 - Tempo di ravvedimento operoso

Giovedì 08/02/2018, a cura di TuttoCamere.it


Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2017 è comunque sempre possibile regolarizzarsi con il meccanismo del ravvedimento operoso. Un sistema indispensabile per chi necessita di certificazioni da parte del Registro Imprese. Infatti, così come previsto dall'art. 24, comma 35, della legge n. 449/1997, a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.

La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile entro un anno dalla scadenza ordinaria (c.d. "ravvedimento lungo"), ovvero entro il 16 giugno 2018 per il diritto annuale relativo al 2017 (scaduto il 16 giugno 2017).

L'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, e ripreso dall'art. 6 del D.I. n. 54/2005, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il contestuale pagamento:
  1. del tributo dovuto;
  2. degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento;
  3. della sanzione ridotta pari al 6% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/5 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).


Ricordiamo che dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale è pari allo 0,3% annuo (D.M. 7 dicembre 2016).

Il ravvedimento può essere utilizzato dalle imprese già iscritte al Registro Imprese che non hanno versato il diritto annuale nei termini fissati dalla legge. Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Il versamento può essere effettuato esclusivamente con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi; nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, deve essere riportato il codice fiscale e non la partita IVA, qualora diversa.

Molte Camere di Commercio mettono a disposizione degli utenti programmi di calcolo del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale.

Ricordiamo che, dal 2016, per il pagamento del diritto annuale è disponibile un nuovo sito internet, che permette di calcolare e pagare direttamente quanto dovuto attraverso la piattaforma PagoPA, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (con il modello F24), ma esclusivamente per il diritto dovuto per il 2016 in poi: è quindi escluso qualsiasi pagamento relativo ad anni precedenti o con ravvedimento operoso.

In ogni caso, sul sito è anche possibile ricavare gli importi da versare per il ravvedimento operoso.

Per un approfondimento sull'argomento del diritto annuale clicca qui.
Per accedere al sito dedicato al pagamento del diritto annuale clicca qui.
Per accedere al programma di calcolo del ravvedimento operoso, predisposto dalla Camera di Commercio di Firenze clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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