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Debiti aziendali, responsabilità dell'acquirente dell'azienda e iscrizione nei libri contabili

Mercoledì 04/10/2017

a cura di Studio Legale Magri
La cessione di un'azienda determina il trasferimento di un complesso di beni materiali ed immateriali e di rapporti giuridici attivi e passivi dal dal venditore cedente al cessionario acquirente.



Inoltre, con la cessione dell'azienda si verificano anche alcuni effetti giuridici, tra cui quello previsto dall'art. 2560 c.c. relativo alla responsabilità per i debiti aziendali: l'acquirente dell'azienda risponde verso i creditori (in via solidale con il cedente) per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.
Si verifica, cioè, un accollo cumulativo (poiché, salvo sua liberazione, rimane obbligato anche il cedente) ex lege dei debiti aziendali da parte del cessionario.

L'art. 2560 c.c. si applica anche al caso di conferimento in società di un'azienda ed è posto a tutela dei creditori dell'impresa. Per effetto della cessione, infatti, questi possono rivalersi per i propri crediti, oltre che verso il cedente, anche nei confronti del cessionario ora titolare dell'azienda.

Debiti aziendali, onere della prova e responsabilità dell'acquirente

Perché possa scattare il meccanismo previsto dall'art. 2560 c.c. della responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti è necessaria l'iscrizione di tali debiti nei libri contabili.
Il principio, che è stato chiarito anche recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 15474, depositata il 22 giugno 2017, prevede conseguentemente che


il creditore sociale che intende far valere i propri crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare l'iscrizione dei corrispondenti debiti nei libri contabili.


In mancanza di tale iscrizione non è possibile dichiarare la responsabilità dell'acquirente, ed inoltre tale requisito non può essere surrogato dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta da parte dell'acquirente.

Speciali categorie di debiti

Per alcune categorie di debiti, per la loro particolare natura, non è necessaria l'iscrizione nei libri contabili obbligatori per poter dichiarare la responsabilità dell'acquirente dell'azienda. Tali categorie sono costituite dai
  • debiti per lavoro subordinato: per essi l'art. 2112 c.c. prevede che il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore (ndr: ancora alle dipendenze dell'azienda ceduta) vanta al tempo del trasferimento ancorché non appostati in scritture contabili
  • debiti tributari: l'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ove si prevede la responsabilità del cessionario dell'azienda, salvo il beneficio della preventiva esecuzione del cedente, entro i limiti del valore dell'azienda stessa, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.


La responsabilità del cessionario è limitata ai debiti risultanti, alla data della cessione, agli atti dell'Amministrazione finanziaria e, così come per i debiti per lavoro subordinato, non è subordinata alla appostazione contabile.
Gli uffici anche su richiesta del (futuro) cessionario sono tenuti a rilasciare apposito certificato e il cessionario resta esonerato da responsabilità, sia nel caso in cui il certificato non evidenzi violazioni, sia nel caso in cui il certificato non venga rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta.
In questi casi, dunque, la disciplina speciale deroga alla disciplina prevista dal codice civile e quindi la responsabilità del cessionario prescinde dalla predetta registrazione nella contabilità.

Fonte: http://www.studiolegalemagri.it
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