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Dal 1 gennaio 2017 i nuovi obblighi per l'assunzione di disabili

Lunedì 16/01/2017

a cura di Studio Dott.ssa Cristina Orlando


ASSUNZIONI OBBLIGATORIE : QUOTE DI RISERVA

Regole fino al 31/12/2016
Con specifico riferimento alle aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, il Legislatore ha previsto un particolare regime di favore in base al quale l'obbligo di assunzione del disabile insorge solo in caso di una nuova assunzione = quella che risulta "aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio" e che, pertanto, realizza un effettivo incremento dell'organico aziendale.

esempio:

un'azienda occupa 15 dipendenti computabili, l'obbligo di assumere un disabile sorge soltanto al momento in cui si procede all'assunzione del 16° dipendente computabile.

Regole dal 01/01/2017
  • viene modificata la disciplina della quota di riserva
  • viene eliminata la previsione per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti che subordina l'obbligo di assunzione dei disabili all'effettuazione di
    nuove assunzioni (valida fino al 31/12/2016)


Dal 01/01/2017 i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti saranno obbligati, in ogni caso, ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili a prescindere dalle nuove assunzioni.

CRITERI DI COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA
Per determinare il numero di soggetti disabili da assumere si devono computare:
  • tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato
  • esclusi:
    • lavoratori disabili occupati ai sensi della predetta legge
    • lavoratori a tempo determinato di durata fino a 6 mesi
    • soci di cooperative di produzione e lavoro
    • dirigenti e lavoratori a domicilio
    • lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento lavoratori con contratto di somministrazione occupati presso l'utilizzatore


COSA È CAMBIATO CON LA NUOVA NORMATIVA (DAL 24/09/2015)?
Viene introdotto l'obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio:
  • con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%
  • con minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al
    DPR n. 915/1978
  • con una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.


ESONERO TOTALE DEL RISPETTO DELLA QUOTA DI RISERVA
Con la nuova normativa sono esonerati dal dall'obbligo di assumere disabili e pertanto rispettare la quota di riserva:
  • i datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che prevedono un premio INAIL pari o superiore al 60‰
  • a condizione che effettuino il pagamento :
    • di un contributo esonerativo di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo
    • per ciascun lavoratore disabile non assunto,


da effettuare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

AVVIAMENTO AL LAVORO: ELIMINATA LA RICHIESTA NUMERICA
Con la nuova normativa:
  • è stata eliminata la richiesta numerica
  • l'assunzione delle persone disabili può avvenire con le seguenti modalità:
    • richiesta nominativa, indicando agli uffici competenti il nome del lavoratore del quale si richiede l'avviamento preceduta da una pre-selezione delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro
      in base alle qualifiche concordate, effettuata da uffici competenti OPPURE
    • stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della Legge n. 68/1999.


In caso di mancata assunzione (con richiesta nominativa o tramite le convenzioni), entro 60 giorni dal momento in cui insorge l'obbligo:
  • gli uffici competenti effettuano l'avviamento secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta (o altra qualifica specificamente concordata con il datore di lavoro).
    • gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro


NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ELENCHI E GRADUATORIE
Per favorire l'incontro tra domanda e offerta le persone disabili disoccupate che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, devono iscriversi in un apposito elenco, tenuto dagli uffici competenti, che predispongono una scheda per ogni iscritto contenente:
  • le capacità lavorative
  • le abilità
  • le competenze e le inclinazioni
  • la natura ed il grado di minorazione


L'elenco delle persone con disabilità che risultano disoccupate e che aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative:
  • è tenuto dai servizi per il collocamento mirato, nel cui ambito territoriale hanno la residenza le persone interessate,
  • ferma restando la possibilità per queste ultime di iscriversi in un altro ambito territoriale dello Stato, scelto dalla persona disabile, previa cancellazione dall'elenco di residenza
  • ulteriore novità: subentra un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti nel settore sociale e medico-legale.


(Fonti : D.Lgs. n. 151/2015)
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