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Cumulo dei periodi contributivi

Venerdì 31/03/2017

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
INPS, 16 marzo 2017 numero 60.



La "ricongiunzione" è l'istituto mediante il quale viene effettuata l'unificazione delle posizioni assicurative esistenti presso diversi fondi previdenziali obbligatori per ottenere, utilizzando più "spezzoni" contributivi, una sola pensione.
In questo modo il lavoratore trasferisce i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche presso un unico fondo, creando così una sola posizione assicurativa. La gestione nella quale sono stati ricongiunti i contributi provvederà poi a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione confluita in tale posizione.

Con la ricongiunzione si chiede il trasferimento dell'intera posizione assicurativa da una gestione previdenziale all'altra: non è quindi possibile trasferire solo una parte dei contributi.
Per chiedere la ricongiunzione il lavoratore deve presentare la domanda all'Ente di previdenza presso il quale intende trasferire la posizione assicurativa.

La ricongiunzione può, però, di norma essere esercitata una sola volta; in deroga a quest'unica facoltà, la legge prevede che una seconda domanda di ricongiunzione possa essere presentata solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla prima domanda.

La ricongiunzione comporta il pagamento di un onere calcolato in base alla quantità di contributi da ricongiungere, all'età, al sesso ed alla retribuzione del lavoratore alla data della domanda.
Chi non vuole, o non è in grado di affrontare gli oneri della ricongiunzione, ha un'altra possibilità per mettere insieme spezzoni contributivi esistenti presso più gestioni previdenziali: la "totalizzazione".

L'istituto della totalizzazione consiste nella possibilità di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza, in modo da poter conseguire quote di pensione proporzionale ai contributi stessi, a carico delle gestioni presso cui si trovano i contributi, senza quindi dover effettuare la loro ricongiunzione, spesso onerosa e di difficile accesso.

L'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede la possibilità di cumulare la contribuzione versata presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), le forme sostitutive ed esclusive della stessa, le Gestioni speciali autonome e la Gestione separata al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti. Nell'originaria versione non era quindi previsto l'esercizio della facoltà di cumulo per gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti, né era contemplata, tra le prestazioni ottenibili, la pensione anticipata; inoltre risultavano esclusi dall'esercizio della facoltà di cumulo coloro che avessero già raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

Le nuove disposizioni prevedono anche i soggetti che abbiano già raggiunto i requisiti contributivi per il diritto a pensione presso una delle gestioni coinvolte, possano ottenere la pensione in regime di cumulo.

La legge di Bilancio del 2017 istituisce la possibilità di esercitare la facoltà di cumulo ai fini della pensione anticipata, a favore di un assicurato che vanti, sommando i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi i seguenti requisiti:
  1. uomini: 42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)
  2. donne: 41 anni e 10 mesi (pari a 2175 settimane).


Le nuove norme sul cumulo non contemplano la pensione anticipata, cioè la prestazione conseguibile agli iscritti dal 1996 in avanti, all'età di 63 anni, considerando l'adeguamento alla speranza di vita, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva.

I soggetti che abbiano già richiesto la ricongiunzione al fine di ottenere la pensione anticipata presso la gestione privata o la gestione pubblica, ma non abbiano ancora concluso il pagamento dell'onere, possono recedere dalla ricongiunzione entro il 1° gennaio 2018, ottenere il rimborso di quanto già versato, senza interessi, ed accedere alla pensione anticipata in regime di cumulo, a condizione di aver perfezionato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017.


L'esercizio della facoltà di ricongiunzione, di recesso e di restituzione non preclude la possibilità di ottenere prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, al ricorrere dei prescritti requisiti, come invece avviene per la totalizzazione che risulta incompatibile con la ricongiunzione, a meno che la stessa si sia conclusa con l'integrale pagamento dell'onere prima del 3 marzo 2006.

Coloro che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 232/2016 hanno presentato domanda di pensione in regime di totalizzazione, e che intendono invece accedere al cumulo, possono rinunciare alla domanda di totalizzazione, a condizione che, il procedimento amministrativo non sia ancora concluso.

La differenza più significativa tra i due istituti normativi è rappresentata dalla modalità di calcolo della pensione: in regime di totalizzazione il calcolo è di norma, contributivo, a meno che il soggetto abbia raggiunto un diritto autonomo a pensione in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici; in regime di cumulo, invece, il calcolo avviene con le norme comuni, in base alla collocazione temporale della contribuzione e alla consistenza contributiva complessivamente maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.

L'esercizio della facoltà di cumulo è ora previsto anche per gli iscritti agli Enti di previdenza e gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti all'Enasarco (solo in relazione ai periodi assicurativi vantati anteriormente al 1 gennaio 1965).

I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo non debbono essere già titolari di trattamento pensionistico a carico dei fondi coinvolti.

Anche per la pensione di inabilità (come per la pensione di vecchiaia ed i superstiti) non sussiste più l'impedimento ad esercitare la facoltà di cumulo se si è già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte. Tale novità comporta che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, è ammessa la facoltà di cumulo ai fini della pensione di inabilità.
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