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Costruzione e impiego di ponteggi - Le indicazioni dal Ministero del Lavoro per il rinnovo delle autorizzazioniMartedì 19/06/2018, a cura di TuttoCamere.it
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 10 del 28 maggio 2018 contenente le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni per la costruzione e l'impiego di ponteggi, come previsto ai sensi dell'art. 131, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e successive modificazioni. Ricordiamo infatti che il citato comma 5, dell'art. 131 prevede che "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico". Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi e provvedere all'aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l'impiego dei ponteggi innanzi richiamati, il Ministero ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti di questa Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell'INAIL e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l'adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all'evoluzione del progresso tecnico. Pertanto il Ministero - al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l'adeguatezza al progresso tecnico - ha necessità di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l'interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennale. I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno, pertanto, trasmettere al Ministero del Lavoro apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, allegando: - una copia delle autorizzazioni rilasciate precedentemente dall'Amministrazione, - una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché - una dichiarazione da cui risulti ancora in corso la produzione del ponteggio, anch'essa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'istanza dovrà essere presentata alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali entro il 15 giugno 2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it. Se tale termine non sarà rispettato, l'autorizzazione ministeriale si considererà automaticamente revocata. Nel caso di istanze di rinnovo già presentate precedentemente all'adozione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine innanzi richiamati. Per scaricare il testo della circolare clicca qui. Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 81/2008 clicca qui. Per scaricare il testo del decreto interministeriale 17 gennaio 2018 clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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