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Cosa fare in caso di assenza dal lavoro per malattia all'estero: i chiarimenti nella guida dell'Inps

Giovedì 06/12/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'Inps ha pubblicato una guida informativa sulla certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla specifica tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente in un Paese estero.

L'Istituto inizialmente chiarisce che, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero, il lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell'INPS conserva il diritto all'indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana.

La prestazione economica potrà essere ricevuta solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico) e la certificazione dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui ci si trova.

Il lavoratore, anche se si trova all'estero, è comunque tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare l'effettivo stato di incapacità lavorativa.

La guida esamina, in particolare, tre casistiche:
  • evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell'Unione Europea;
  • evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia;
  • evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia.

Fonte: https://www.inps.it
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