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Controlli stradali: è permesso esibire il certificato RC Auto in formato digitale o in stampa non originale?

Mercoledì 09/05/2018, a cura di TuttoCamere.it


È consentito esibire alle Forze dell'Ordine, in sede di controllo, il certificato di assicurazione RC Auto in formato digitale, ad esempio attraverso lo smartphone, oppure una stampa non originale dello stesso, senza che possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Pontremoli nella sentenza n. 168/2018 del 23 marzo 2018.

Il ricorrente era stato sanzionato dai Carabinieri per aver violato l'art. 180, commi 1 lettera D) e 7, lettera 10, del Codice della Strada in quanto trovato a circolare alla guida della sua auto "sprovvisto del prescritto certificato di assicurazione obbligatoria RCA".

Tuttavia, impugnando il verbale innanzi al Prefetto, l'automobilista contestava la sanzione evidenziando come, in occasione del controllo effettuato dai Carabinieri, si era offerto di dimostrare che la vettura fosse regolarmente assicurata, attraverso l'esibizione di una copia digitale del certificato di assicurazione, attraverso lo smartphone. Ciononostante, il militare si era rifiutato di prendere atto dell'esibizione, ritenendola inidonea allo scopo, e aveva proceduto alla contestazione dell'illecito redigendo il verbale di cui è causa.

Innanzi al Giudice di Pace, il multato agisce in opposizione all'ordinanza di ingiunzione della Prefettura.

In particolare, secondo la difesa, i militari avrebbero disatteso la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Polizia Stradale del 1° settembre 2016, Prot. n. 300/A/5931/16/106/15.

La Circolare, infatti, prescrive che può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, Codice della Strada o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, dello stesso Codice, possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

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Fonte: https://www.tuttocamere.it
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