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Consorzi di tutela per le DOP e le IGP dei vini - Dettate le disposizioni in materia di costituzione e di riconoscimento

Venerdì 19/10/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2018, il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018, recante "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini".

Secondo quanto stabilito dall'art. 41 della legge n. 238 del 2016 - che ha abrogato il D.Lgs. n. 61 del 2010 - per ciascuna Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Tipica (IGT) può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Consorzio di tutela che dovrà perseguire specifiche finalità che sono state indicate al comma 1 dello stesso articolo 41.

Il decreto del 18 luglio 2018 - in vigore dal 6 ottobre 2018 - detta le disposizioni generali in materia di costituzione e di riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine (DOP) e le indicazioni geografiche (IGT e IGP) dei vini.

I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e ss. del Codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

I consorzi di tutela, riconosciuti ed incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, svolge le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della Legge n. 238/2016.

Qualora dimostri la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, può svolgere anche le funzioni di cui all'art. 41, comma 4, con le modalità che il nuovo decreto indica all'art. 6.

Il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale deve trasmettere, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, lo statuto contenente i dati e le notizie indicate all'art. 3 del decreto in commento.

Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalità di cui sopra, il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP. Il 51% della produzione deve essere composto per almeno il 25% da prodotto certificato ed imbottigliato.

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che dovrà essere costituito da quote il cui valore sarà determinato dall'assemblea del consorzio di tutela.

La vigilanza sul rispetto, da parte del consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali viene effettuata dal Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (DIQPAI) - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - ufficio PQAI IV, sulla base del decreto dipartimentale.

Tuttavia, tale articolo non ha disciplinato il riconoscimento dei consorzi di tutela delle sottozone dei vini DOP e IGT e pertanto il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio di un anno per consentire la cessazione degli incarichi conferiti ai consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 61 del 2010, ora abrogato.

Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 17, i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. .61 del 2010 (decreto successivamente abrogato dall'art. 91 della legge n. 238 del 2016) alla data del 6 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del presente decreto):
  1. sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto ed a trasmettere al Ministero tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali; e
  2. dovranno adeguare, nel caso in cui si renda necessario, i propri statuti alle disposizioni di cui al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto stesso.


Il Ministero verificata la documentazione e l'adeguamento dello statuto e, qualora conformi alle prescrizioni ministeriali, conferma - con decreto - il riconoscimento ai consorzi di tutela e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 ovvero - qualora vi siano i presupposti richiesti - le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge n. 238 del 2016.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
Per scaricare il testo della legge n. 238/2016 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 61/2010 clicca qui.

Fonte: fonte: https://www.tuttocamere.it
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