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Commercio di vicinato e agenzia d'affari - Vendite sottocosto - Due nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Mercoledì 09/05/2018, a cura di TuttoCamere.it


1) Con la risoluzione n. 96594 del 12 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti in merito all'apertura, nello stesso locale, di un'attività di commercio di vicinato di prodotti non alimentari (esercitato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e di connessa agenzia di affari per l'intermediazione nella vendita di abbigliamento ed attrezzature per bambini usate.

In particolare si chiede di conoscere, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali che recano specifiche prescrizioni da rispettare in caso di vendite straordinarie e ai fini della pubblicità dei prezzi, se le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie, in modo che risulti agevole la distinzione anche ai fini dell'attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.

In questo caso il Ministero ritiene che, pur in assenza di una specifica prescrizione nazionale, è ragionevole richiedere all'esercente di collocare le merci in modo che risulti agevole la distinzione tra quelle nuove e quelle usate, anche ai fini dell'attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.

2) Con la risoluzione n. 96599 del 12 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico reca chiarimenti in materia di vendite sottocosto e, nello specifico, se per le vendite, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 (recante "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), ovvero effettuate senza comunicazione all'autorità comunale, sia previsto il superamento delle tre volte di vendite sottocosto in un anno, del numero di giorni e del numero delle referenze.

Il Ministero dello Sviluppo Economico - richiamando anche quanto già precisato nella circolare n. 3528 del 24 ottobre 2001 - ha chiarito che nel caso di vendite sottocosto, effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 218/2001, ovvero effettuate senza comunicazione all'autorità comunale, non si applica:
  • l'obbligo di comunicazione preventiva al Comune;
  • l'obbligo di effettuazione delle vendite per sole tre volte nel corso dell'anno;
  • il limite di durata dei periodi di vendita non superiore a dieci giorni;
  • il limite delle cinquanta referenze (prodotti);
  • l'obbligo del decorso di un periodo pari a venti giorni tra una vendita sottocosto e l'altra, previsto all'art. 1, comma 5.


Per scaricare il testo della risoluzione n. 96594/2018 clicca qui.
Per scaricare il testo della risoluzione n. 96599/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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