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Collocamento obbligatorio

Lunedì 06/02/2017

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Decreto legislativo 24 settembre 2015 n.151.



A partire da gennaio 2017 i datori di lavoro che, per effetto delle nuove assunzioni raggiungono la soglia dei 15 dipendenti, hanno 60 giorni di tempo per adempiere all'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile. Trascorso tale periodo, in caso di inadempimento, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro per ogni giorno lavorativo, destinata a crescere fino a quando non si darà seguito all'onere legale.

L'obbligo di collocamento insorge in misura differente a seconda del numero di dipendenti assunti in forza:


a) dai 15 ai 35 dipendenti l'obbligo è di un disabile
b) dai 36 ai 50 i datori di lavoro devono assumere 2 disabili
c) oltre i 50 è previsto l'obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.


La quota di riserva prevista dalla norma del D.lgs 151/2015 consente di computare nell'aliquota i lavoratori già disabili prima dell'assunzione (ma non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio) con una percentuale di minorazione superiore al 60% o con minorazioni riferibili a quelle comprese tra la 1° e la 6°categoria delle tabelle annesse al T.U delle norme in materia di pensioni di guerra o con disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%.

Le imprese private e gli Enti pubblici economici potranno autocertificare l'esonero dall'obbligo per tutto il personale che è impiegato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Tale certificazione ha un costo, in quanto per ogni giorno lavorativo dovrà essere versata al Fondo per il diritto del lavoro ai disabili una somma pari a 30,64 euro relativa a ciascun lavoratore disabile non occupato.
Ai datori di lavoro pubblici è consentito assumere in "soprannumero" lavoratori disabili in una unità produttiva della Regione, compensando, in automatico, con altre strutture ricomprese nello stesso ambito territoriale.


Attraverso l'articolo 7 il D.Lgs n 151/2015 apporta modifiche alla modalità di iscrizione dei portatori di handicap nell'elenco dei servizi per il collocamento mirato. Il soggetto disabile è tenuto a iscriversi presso l'elenco sul quale insiste il luogo di residenza, ma gli si consente di emigrare, previa cancellazione, presso un altro servizio presente sul territorio italiano. Con l'iscrizione nelle liste il comitato tecnico composto, annota le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di disabilità, mettendo a confronto i posti disponibili al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I benefici sono erogati direttamente dall'INPS mediante il sistema del conguaglio contributivo attivabile con una procedura telematica. L'incentivo ha una durata complessiva di 36 mesi, previa istanza dell'azienda interessata. La misura è pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con handicap fisico superiore al 79% o con minorazioni previste dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra.
 
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