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Bonus R&S: le novità dalla legge di Bilancio 2019Venerdì 01/02/2019
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha modificato, con effetti dal 2019, la disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Le principali novità riguardano (per le annualità 2019 e 2020):
Con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 sono invece modificate le disposizioni relative agli adempimenti documentali. Le spese ammissibili In base alla nuova disciplina, la spesa per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo si dividerà in due tipologie:
Anche la categoria delle spese relative alla ricerca commissionata (ricerca extra-muros) viene modificata; saranno agevolabili le spese riconducili a:
Resta ferma la regola della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo. A decorrere dal 2019 sono inclusi tra le spese agevolabili anche costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto a partire dal 2019, la media storica di raffronto dovrà essere conseguentemente ricalcolata aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014. La doppia aliquota A decorrere dal 2019 è reintrodotta la differenziazione del beneficio a seconda della tipologia di spese ammissibili. In particolare la percentuale del 50%, applicabile nel 2018 su tutta l'eccedenza agevolabile, viene mantenuta nel 2019 solo per:
Si applicherà invece l'aliquota del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili. Ricordiamo che con riferimento alle competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, il decreto Dignità ha escluso dal credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018, le spese per competenze tecniche e privative industriali se l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali, deriva da operazioni intervenute tra imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale esclusione vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto. Le modalità di calcolo del credito d'imposta A partire dal periodo d'imposta 2019, il credito d'imposta:
Il nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), perché opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile. La riduzione dell'importo massimo del credito La Legge di Bilancio 2019 prevede il dimezzamento dell'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascuna impresa, da 20 milioni a 10 milioni di euro. Resta invece confermata la spesa minima di 30.000 euro. Adempimenti documentali Come abbiamo anticipato, già a decorrere dal periodo d'imposta 2018, vengono meglio definiti gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per beneficiare del credito d'imposta. Le precisazioni sono quanto mai utili anche al fine di garantire le stesse imprese beneficiare in caso di eventuali controlli. L'obbligo della certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), originariamente previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, viene esteso dal 2018 a tutti i soggetti beneficiari. Le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale. L'utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile potrà avvenire a decorrere dal periodo successivo ma solo successivamente all'emissione della certificazione. L'impresa è obbligata a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall'impresa, deve essere redatta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica spetterà invece al soggetto commissionario. |
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