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Avvocati: la Cassazione sulla misura minima della sospensione dall'esercizio della professioneVenerdì 01/06/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione. Questo il principio espresso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018, in riferimento alla vicenda di un avvocato, punito con la sospensione di mesi uno dall'esercizio della professione per condotta scorretta e nei confronti di un collega. La Corte ha inoltre precisato che l'articolo 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense, quando prevede che "nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo [....] fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura" non si presta affatto ad essere inteso nel senso che non vi sia un limite minimo per la sospensione, questo al contrario dovendo invece individuarsi proprio nella misura di almeno due mesi. Fonte: http://www.cortedicassazione.it |
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