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Avvocati: il CNF sui limiti del "dovere di difesa" del clienteMercoledì 12/12/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
"Mai l'Avvocato può consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso. Un diverso agire si rivelerebbe certamente contrario al giuramento prestato e ai canoni deontologici". E' il Consiglio Nazionale Forense ad affermare questo principio, con la sentenza n. 99 del 12 settembre 2018. L'Avvocato, precisa il CNF, deve perseguire sempre il fine della giustizia e dunque non può e non deve mai essere "sottomesso" alla volontà del proprio cliente o alle proprie necessità personali. Deve "tutelare gli interessi del proprio cliente con ogni mezzo messogli a disposizione dall'ordinamento, ma sempre e comunque, nel rispetto della legge e delle norme deontologiche". Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it |
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