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Artigiani e commercianti: chiarimenti sul termine per la rinuncia al regime contributivo agevolato

Giovedì 10/01/2019, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Come stabilito dall'art. 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l'accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.

Con il messaggio del 4 gennaio 2019, n.15 l'Inps comunica che il termine entro il quale far pervenire all'INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Fonte: https://www.inps.it
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