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Antiriciclaggio - registro dei compro oro e tutela dei dati - Il parere del Garante per la privacy sullo schema di decretoVenerdì 11/05/2018, a cura di TuttoCamere.it
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali su uno schema di decreto concernente le modalità tecniche di invio dei dati di alimentazione del registro degli operatori compro oro, istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro. Il decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge n. 170 del 12 agosto 2016 concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2015) volta ad attuare la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, circa la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. "quarta direttiva"), che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 7. Lo schema sottoposto all'Autorità si compone di dieci articoli in cui sono stabiliti, tra l'altro,: - la struttura del registro (composto di due sezioni: una ad accesso pubblico e una ad accesso riservato); - le modalità di iscrizione degli operatori; - l'obbligo della tempestiva messa a disposizione dei dati al Ministero dell'Economia, UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia), Guardia di finanza, autorità giudiziaria. Con parere del 12 aprile 2018 (Registro dei provvedimenti n. 211- Doc. web n. 8576294) - che segue quello espresso il 9 marzo 2017 (doc. web n. 6285103) sul decreto legislativo che recepiva la direttiva europea sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - il Garante per la privacy ha indicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze le misure e gli accorgimenti per rendere pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali le modalità tecniche di invio dei dati al Registro degli operatori compro oro. Per assicurare il pieno rispetto dei principi di finalità e proporzionalità del trattamento e pertinenza dei dati, il Garante ha chiesto al Ministero dell'Economia di effettuare una selezione attenta dei dati da inserire nel registro. Lo schema attuale prevede infatti che nella sezione del registro ad accesso pubblico siano annotate e consultabili, indiscriminatamente, tutte le informazioni trasmesse dall'operatore al momento dell'iscrizione (dati anagrafici, residenza, codici fiscali, estremi dei conti correnti dedicati, indirizzi PEC per comunicazioni con l'OAM, l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che gestisce il Registro). Dati non tutti liberamente accessibili secondo il Garante: tra questi, ad esempio, gli indirizzi PEC, sicuramente utili all'OAM per contattare gli operatori, potrebbero essere conservati nell'archivio dell'Organismo senza essere resi "pubblici" tramite il registro. Per quanto riguarda poi la sottosezione ad accesso riservato - in cui, oltre ai dati di carattere generale, sono registrati anche gli estremi di provvedimenti sanzionatori, di sospensione dell'attività, di cancellazione dal registro - il Garante ha chiesto al Ministero dell'Economia di specificare che l'accesso avvenga su connessione protetta e previa procedura di autenticazione e autorizzazione e di precisare le modalità, ora non indicate, di interfaccia con gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM. Per scaricare il testo del documento del Garante Privacy 8576294/2018 clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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