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Antimafia - I soggetti da sottoporre a controlli nei casi di consorzio - Discrezionalità del Prefetto - Nota del Ministero dell'Interno

Venerdì 22/06/2018, a cura di TuttoCamere.it


A prescindere dalla misura della partecipazione al consorzio, spetta al Prefetto, nell'esercizio di un potere valutativo espressione di ampia discrezionalità, procedere ad un approfondimento della vicenda associativa in presenza di indici sintomatici della comunanza di interessi criminali o di un illecito disegno di asservimento dello strumento consortile agli obiettivi delle organizzazioni mafiose.

Una diversa soluzione consentirebbe a singoli imprenditori già attinti da sospetti di permeabilità mafiosa e, dunque, estromessi dal perimetro dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di eludere il divieto ricorrendo allo schermo di copertura del consorzio.

Lo ha ricordato il Ministero dell'Interno, con Nota del 25 maggio 2018, Prot. N. 11001/119/20(8)-A indirizzata ad una Prefettura che aveva chiesto indicazioni in ordine alle modalità di rilascio dell'informazione antimafia richiesta per un consorzio con attività esterna, evidenziando la complessità dei relativi accertamenti in relazione al numero, spesso rilevante, degli operatori che ne fanno parte.

Per risolvere la questione prospettata è necessario - scrive il Ministero - "prendere in esame innanzitutto l'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che, alla lett. b), fa esplicito richiamo a questa specifica tipologia di soggetto economico. Tale disposizione, per i consorzi con attività esterna, stabiliva l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia per i soli consorziati con una certa partecipazione al consorzio".

Tale soglia, ricorda il Ministero, è stata prima eliminata per effetto dell'art. 27, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (facendo riferimento "al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati"), e successivamente fissata al 5 per cento dall'art. 1, comma 244, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018).

Pertanto, attualmente la citata lett. b) del comma 2, dell'art. 85, del D.Lgs. n. 159/2011, recita testualmente "per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonchè a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento";

Da qui, conclude il Ministero, " La previsione normativa va, pertanto, interpretata nel senso che, in siffatta ipotesi, il legame consortile non può essere derubricato ad impegno occasionale, instabile o ininfluente, con la conseguente necessità di procedere a tutte le indagini del caso a prescindere dal numero degli operatori interessati.".

Fatta questa premessa circa la ratio della disposizione in argomento, il Ministero ricorda che l'art. 85 del Codice antimafia, nell'individuare i "soggetti sottoposti alla verifica antimafia", fa riferimento solo a coloro per i quali le figure di cui all'art. 83 del medesimo Codice devono richiedere la relativa documentazione, che sono: "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonchè i concessionari di lavori o di servizi pubblici".

Ma altra cosa è l'insieme più esteso di quelli che possono essere sottoposti a controllo per iniziativa prefettizia. Ed infatti, l'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011, riguardo ai poteri officiosi del Prefetto, prescrive che questi "estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa".

Per scaricare il testo della Nota del Ministero dell'Interno clicca qui.

Per un approfondimento dell'argomento del codice delle leggi antimafia clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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