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Anche senza denuncia penale, extratime condizionato per l'avviso

Lunedì 11/06/2018, a cura di FiscoOggi


Ai fini del raddoppio dei termini per l'accertamento non rileva l'omessa o tardiva comunicazione all'autorità giudiziaria, se si tratta di atti notificati prima del 2 settembre 2015.

In tema di raddoppio dei termini di decadenza per gli avvisi di accertamento, nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini (articolo 1, commi da 130 a 132, legge 208/2015, nonché articolo 2 del Dlgs 128/2015) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 siano stati già notificati - come nel caso in esame, in cui gli atti impositivi risultano notificati il 23 maggio 2011 - si applica la disciplina dettata dall'articolo 2 del Dlgs 128/2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge 208/2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Quindi, i termini previsti dagli articoli 43 del Dpr 600/1973 per l'Irpef e 57 del Dpr 633/1972 per l'Iva, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 11620 del 14 maggio scorso, con cui ha cui ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate.

Fonte: http://www.fiscooggi.it
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