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Agenti di commercio - L'ENASARCO pubblica i minimali e i massimali 2018

Lunedì 19/03/2018, a cura di TuttoCamere.it


A seguito della pubblicazione, da parte dell'ISTAT, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono stati pubblicati, sul sito della Fondazione ENASARCO, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2018.
  1. Per gli agenti plurimandatari:
    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.275,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.044,00 euro);
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 423,00 euro (105,75 euro a trimestre).

  2. Per gli agenti monomandatari:
    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 37.913,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.066,08 euro);
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 846,00 euro (211,50 euro a trimestre).


Ricordiamo che il Regolamento delle attività istituzionali del 2013 (attualmente in vigore), all'art. 4, prevede un aumento delle aliquote contributive molto graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni (dal 2013 al 2020) durante i quali si passerà dal 13,5% al 17%.

Dal 1° gennaio 2018, per il fondo previdenza, l'aliquota è pari al 16% (di cui 13% aliquota previdenza e 3% a titolo di solidarietà) delle provvigioni maturate a partire dal primo trimestre di quest'anno.

Il contributo è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di euro 37.500,00 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di euro 25.000,00 per ciascun rapporto di agenzia dell'agente plurimandatario.

Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad euro 800,00 per l'agente monomandatario e ad euro 400,00 per l'agente plurimandatario.

Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell'anno considerato sempreché.

I massimali provvigionali ed i minimali contributivi dovranno essere rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per accedere al sito della Fondazione ENASARCO clicca qui.
Per accedere al sito dell'ISTAT clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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