Tel: 0688650368 Fax: 06233201556
Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
|
Accesso civico generalizzato - Non ammesso per sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente pubblico - Parere del Garante della PrivacyMercoledì 13/09/2017, a cura di TuttoCamere.it
Il Garante per la privacy, con il Provvedimento n. 254 del 31 maggio 2017 (riportato nella Newsletter n. 431 dell' 8 agosto 2017), ha confermato il rifiuto espresso da un Comune di consentire ad un cittadino di procedere all'accesso civico generalizzato agli atti di una sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente, contro la quale pendeva peraltro un contenzioso dinnanzi al Giudice del lavoro. Nel parere espresso nell'ambito del procedimento di riesame, previsto dalla normativa sulla trasparenza, l'Autorità ha richiamato le Linee Guida sull'accesso civico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) - approvate con Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 - le quali prevedono che l'accesso civico generalizzato vada, fra l'altro, respinto quando la conoscibilità indiscriminata dei dati personali potrebbe causare, all'interessato o ai suoi congiunti, danni legati alla sfera morale, relazionale e sociale, come nel caso considerato. Nelle Linee guida dell'ANAC, viene, infatti, precisato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento - quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato - deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza europea in materia. Tra i motivi per il diniego dell'accesso si deve tener conto anche, come valutato dal Comune, della funzione pubblica svolta dal dipendente, che potrebbe essere esposto a minacce, ritorsioni o turbative. Nel suo parere il Garante ha sottolineato come la disciplina in materia di privacy stabilisca che ogni trattamento di dati debba essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, tenendo conto anche dei diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio e in generale ai diritti inviolabili della persona. Alla luce di questo quadro di regole, il Garante ha ritenuto che l'accesso civico generalizzato alla sanzione disciplinare possa determinare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del dipendente e ha confermato il diniego opposto dal Comune. L'intervento del Garante si inserisce, come ricordato, nell'ambito della procedura sull'accesso civico disciplinata dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Il decreto "trasparenza" prevede infatti che, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è già previsto l'obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2). Tale diritto non è sottoposto ad alcuna legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. L'accesso civico generalizzato può tuttavia essere rifiutato, fra l'altro, quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (art. 5, comma 5). Nel caso in cui l'accesso generalizzato sia stato negato proprio per questi motivi e il richiedente abbia presentato richiesta di riesame, il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a provvedere dopo aver prima sentito il Garante. Per accedere al documento del Garante Privacy clicca qui. Per accedere alle Linee guida approvate dall'ANAC clicca qui. Fonte: http://www.tuttocemre.it |
|
Studio Dott.ssa Marisa Cecoli |
||
Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556Email: info@studiocecoli.itP.IVA: 06335641004 |
|
|