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2017: semplificati gli obblighi del 5 per mille - enti di volontariato

Venerdì 27/01/2017

a cura di Studio Valter Franco


Sulla G.U. 185 del 9.8.2016 è stato pubblicato il DPCM 7 luglio 2016 che ha apportato modificazioni al DPCM 23.4.2010, in particolare introducendo l'articolo 6 bis all'originario testo, l'articolo 6 bis viene titolato "Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille"; ad oggi non risultano aggiornate le informazioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate né quelle presenti sul sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le modificazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del DPCM 7 luglio 2016, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.

La richiesta di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (quella che si invia entro giugno alla DRE da parte delle Associazioni di volontariato) presentata per il 2016 esplica effetti anche per gli anni successivi. Quindi nel 2017 non sarà più da presentarsi né la richiesta di iscrizione negli elenchi né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (comma 1 art. 6 bis). La sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà perde efficacia nel caso di sostituzione del legale rappresentante e, in questo caso, il nuovo rappresentante deve trasmettere una nuova dichiarazione con la data di nomina e di quella di iscrizione all'ente della ripartizione del contributo (comma 3).

Se nulla è variato, incluso il legale rappresentante, non vi è alcun adempimento da porre in essere, l'Agenzia delle Entrate formerà entro il 31 marzo gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ente dovrà verificare di essere inserito negli elenchi stessi, eventuali correzioni di errori o variazioni possono essere richieste dal legale rappresentante dell'ente entro il 20 maggio presso la D.R.E. competente.

Il DPCM 7 luglio 2016 apporta inoltre modificazioni all'articolo 12 del DPCM 23.4.2010, in materia di rendicontazione delle somme ricevute a titolo di 5 per mille; in sostanza gli obblighi relativi al rendiconto possono così essere sintetizzati:
  1. obbligo di redigere il rendiconto (il fac simile è presente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, può essere utilizzato il seguente L I N K ) accompagnato da un relazione illustrativa entro un anno dalla ricezione degli importi (di qualsiasi importo sia il riparto ricevuto);
  2. obbligo di conservazione del rendiconto e della relazione illustrativa per 10 anni;
  3. obbligo di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con allegata la copia di un documento di identità del legale rappresentante (nel caso di acquisto di autovetture e/o ambulanze dovrà essere trasmessaanche la dichiarazione di cui al punto successivo), entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'obbligo di cui al precedente punto 1 ( - in pratica entro 395 giorni dalla ricezione del contributo -per l'anno 2016 la trasmissione poteva essere effettuata, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - utilizzando il link di cui sopra - o con raccomandata a.r. indirizzata allo stesso Ministero, oppure via PEC); le linee guida predisposte dal Ministero del Lavoro raccomandano di indicare nel messaggio o nella busta "Rendiconto 5 per mille dell'Irpef";
  4. Le linee Guida predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il 2010 indicano inoltre (nel DPCM non vi è traccia di tale indicazione) che I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5 per mille dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento. (in pratica sulla fattura o sul documento è necessario che venga apposta la dicitura " spesa sostenuta interamente - oppure parzialmente per €. ... - con il contributo del 5 per mille dell'Irpef relativo all'anno.....) - Per l'acquisto di autovetture e/o ambulanze le linee guida del Ministero prevedono che l'Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici. Inoltre dovranno essere specificati la targa ed il modello dell'autovettura/ambulanza acquistata.
  5. a campione potranno essere effetttati controlli delle rendicontazioni presso gli enti beneficiari (in un solo caso nei confronti di un ente da noi assistito è stato effettuato un controllo da parte di ispettore della sede provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, controllo peraltro conclusosi senza alcun rilievo).


Si rammenta che ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del DPCM 23.4.2010 le somme ricevute a titolo di 5 per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille, essendo tali somme erogate ai fini di utilità sociale.

Il DPCM 7 luglio 2016 introduce inoltre all'articolo 13 del DPCM 23.4.2010 un'ulteriore causa di recupero delle somme corrisposte, e cioè quella consistente nell'accertamento che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario (introduzione della lettera a/bis al comma 1 dell'articolo 13); viene altresì modifcato il comma 3 dell'articolo 13, prevedendo che il recupero del contributo comporta l'obbligo per l'ente di riversarlo all'erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, rivalutando l'importo con gli indici Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione del contributo stesso; ove non si provveda al riversamento del contributo, maggiorato di quanto sopra detto, viene disposto il recupero coattivo, restando comunque salva l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative (nelle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene indicato che nel caso di dichiarazioni mendaci il Ministero trasmette altresì gli atti all'autorità giudiziaria).

Fonte: http://www.studiofranco.eu
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