Tel: 0688650368 Fax: 06233201556
Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
|
2017: il versamento del superbollo sulle autovetture - tassa imbarcazioniVenerdì 20/01/2017
a cura di Studio Valter Franco La tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, mentre per l'anno l'anno 2017 non risulta abrogato l'obbligo di corrispondere "l'addizionale erariale alla tassa automobilistica" (comunemente definito "superbollo") da parte dei proprietari (o possessori nel caso di contratti di locazione finanziaria) di autovetture con potenza superiore ai 185 chilowatt. Di seguito vengono sinteticamente e schematicamente illustrate le norme e le modalità di versamento di tale tassa. Soggetti: qualsiasi proprietario o detentore in locazione finanziaria di veicolo per trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 chilowatt (persone fisiche, società etc.). Si ribadisce che il versamento per i veicoli in locazione finanziaria va effettuato dall'utilizzatore. Termine di versamento: entro il termine di versamento della tassa automobilistica "ordinaria". Importo del versamento: 20 euro ogni chilowatt eccedente i 185 (salvo le riduzioni riportate nel successivo paragafo "Normativa") - per individuare la potenza in chilowatt consultare il campo P2 del libretto di circolazione del veicolo. Modello di versamento: il versamento si effettua con modello F24 e con la compilazione della sezione "Elementi identificativi". Codici tributo
Normativa Comma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98 21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro D.L. 6.12.2011 n. 201 - articolo 16 - comma 1 "A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". 15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.................. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Informazioni reperibili sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate - sul sito è possibile calcolare anche l'importo del superbollo dovuto - utilizza il seguente Link. Fonte: http://www.studiofranco.eu |
|
Studio Dott.ssa Marisa Cecoli |
||
Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556Email: info@studiocecoli.itP.IVA: 06335641004 |
|
|